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01.06.2024 Rimborsi per i volontari: possono essere riconosciuti per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite di euro 400,00 mensili

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport.

Importante novità riguarda le modificazioni apportate al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Nello specifico, l'art. 3 lett. b, che modifica l'art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 36 , rubricato "Misure Urgenti in materia di lavoro sportivo", riporta:

"Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attivita' svolte anche nel proprio comune di residenza, nel  limite  complessivo  di  400  euro  mensili,  in  occasione   di manifestazioni ed  eventi  sportivi  riconosciuti  dalle  Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate,  dagli  Enti  di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e  dalla societa' Sport e salute S.p.a. purche' deliberino sulle tipologie  di spese e le attivita' di volontariato per le quali e'  ammessa  questa modalita' di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento  ell'attivita' sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attivita' sportive  dilettantistiche,  in apposita  sezione  del  Registro  stesso,  entro  la   fine  del  mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario  sportivo.  Tale  comunicazione e' resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  e  all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione  e'  messa  a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati  di  cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale  di  cui  al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  nonche'  tramite  il sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri  a carico delle amministrazioni di riferimento. I  rimborsi  di  cui  al presente comma non concorrono a formare il reddito  del  percipiente. Detti  rimborsi  concorrono  al  superamento  dei   limiti   di   non imponibilita' previsti dall 'articolo 35, comma 8-bis e  costituiscono base imponibile previdenziale al relativo  superamento,  nonche'  dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6."