Si informano le spettabili società che, in riferimento all'entrata in vigore del nuovo DLg n. 36/2021,la FIGC ha reso noto quanto di seguito riportato:
A) L'art. 1, comma 369, ultimo periodo, della Legge n. 205 del 27/12/2017 (c.d. Legge di Bilancio) è stato abrogato, ma sostanzialmente riproposto nell'art.16 commi 3 e 4 del DLg n. 36/2021. Ne consegue che le procedure di tesseramento riferibili alla c.d. “Legge di Bilancio” restano in vigore in virtù delle nuove disposizioni;
B) La legge n. 12 del 20/01/2016 (c.d. Ius soli sportivo) è stata abrogata e pertanto non è più applicabile. Per tali ragioni, i tesseramenti ai sensi della predetta legge non sono più consentiti.
I calciatori stranieri che non hanno compiuto il decimo anno di età, qualora non possano avvalersi della procedura di cui alla Lett. A), devono:
1. documentare la loro residenza anagrafica con l'esercente la responsabilità genitoriale;
2. produrre il loro documento identificativo e quello dell'esercente la responsabilità genitoriale;
3. produrre, nel solo caso di calciatori extracomunitari, il permesso di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo.
La predetta documentazione dovrà essere inviata presso il Comitato Regionale che ratificherà l‘autorizzazione al tesseramento.
I calciatori con età dai 10 anni fino a 17 anni, qualora non possano avvalersi della procedura di cui alla Lett. A), devono osservare le disposizioni di cui all'art. 19 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori.