NEWS
14.09.2023 ABROGAZIONE LEGGE N. 12 DEL 20/01/2016 (c.d. IUS SOLI SPORTIVO)

Si informano le spettabili società che, in riferimento all'entrata in vigore del nuovo DLg n. 36/2021,la FIGC ha reso noto quanto di seguito riportato:

A) L'art. 1, comma 369, ultimo periodo, della Legge n. 205 del 27/12/2017 (c.d. Legge di Bilancio) è stato abrogato, ma sostanzialmente riproposto nell'art.16 commi 3 e 4 del DLg n. 36/2021. Ne consegue che le procedure di tesseramento riferibili alla c.d. “Legge di Bilancio” restano in vigore in virtù delle nuove disposizioni; 


B) La legge n. 12 del 20/01/2016 (c.d. Ius soli sportivo) è stata abrogata e pertanto non è più applicabile. Per tali ragioni, i tesseramenti ai sensi della predetta legge non sono più consentiti. 
I calciatori stranieri che non hanno compiuto il decimo anno di età, qualora non possano avvalersi della procedura di cui alla Lett. A), devono: 

1. documentare la loro residenza anagrafica con l'esercente la responsabilità genitoriale;
2. produrre il loro documento identificativo e quello dell'esercente la responsabilità genitoriale;
3. produrre, nel solo caso di calciatori extracomunitari, il permesso di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo.

La predetta documentazione dovrà essere inviata presso il Comitato Regionale che ratificherà l‘autorizzazione al tesseramento. 

I calciatori con età dai 10 anni fino a 17 anni, qualora non possano avvalersi della procedura di cui alla Lett. A), devono osservare le disposizioni di cui all'art. 19 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori.